04/06/2020 13:32:07
Nuove partite Iva e regime forfettario al 5%: importanti conferme dall’Agenzia delle Entrate. Il 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la Risposta n. 161/E in merito al quesito posto da un titolare di partiva Iva (qui riportato). Nella risposta, l’Ente tributario ne ha approfittato per ribadire a chi sì e a chi no va applicato il regime forfettario del 5%. In sostanza si afferma che laddove la “nuova” attività costituita lo sia solo sulla carta mentre nei fatti, il beneficio non lo si può chiedere. Questo può avvenire in tutti i casi di pura prosecuzione di un’altra attività precedentemente avviata, sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente. Analizziamo meglio lo specifico delle nuove partite Iva e regime forfettario al 5%: importanti conferme dall’Agenzia delle Entrate. Quando si applica l’aliquota d’imposta sostitutiva L’aliquota d’imposta sostitutiva e ridotta del 5% – rispetto all’ordinaria del 15% – viene concessa solo nei primi 5 anni di attività. A beneficiarne, le partite Iva di nuova costituzione e in possesso dei requisiti previsti dalla legge 190/2014, comma 54. E non rientranti in nessuna delle causa di esclusione così come previste al comma 59 della stessa legge. E che, in ogni caso, rispettino contemporaneamente i tre paletti previsti al comma 65 (legge 190/2014). I tre paletti previsti al comma 65 (legge 190/2014) Ossia: 1) il richiedente non deve aver svolto nei 3 anni precedenti l’apertura della nuova partita Iva, altra attività artistica o professionale. Neanche sotto forma d’impresa, familiare o assieme ad altre persone. 2) Deve trattarsi di attività “nuova” sotto tutti gli effetti e non già di una semplice prosecuzione di una già precedentemente svolta. Sia in forma autonoma che alle dipendenze. Questo vincolo decade nel caso in cui l’attività svolta in precedenza non ricada negli obblighi del periodo di pratica obbligatoria previsti per legge. Si pensi al periodo di formazione previsto per legge prima dell’esercizio di arti o professioni. 3) Se infine si prosegue un’attività già avviata da un altro soggetto in precedenza, allora si stima il totale dei compensi e dei ricavi realizzati da quest’ultimo. Egli non deve aver superato i 65mila € nel periodo d’imposta anteriore a quello della concessione del beneficio del regime forfettario. La ratio della decisione Con la Risposta n. 161/E del 29/05/2020 l’Amministrazione finanziaria ha confermato quanto già statuito nella precedente circolare 10/E del 2016. Specie nella previsione di cui al punto 2), il cui fine è di natura antielusiva. L’Agenzia delle Entrate, infatti, è ben consapevole del rischio di “raggiri” laddove la nuova partita Iva sia in realtà un cambio di casacca di una vecchia attività già avviata. Fattibile, ad esempio, mediante il solo cambio della veste giuridica e/o del codice ATECO. La non previsione di una simile norma avrebbe potenzialmente aperto la strada a continui “giochetti burocratici”. Di cui si sarebbero avvalsi i male intenzionati nello sfruttare il regime agevolato a vita. Nuove partite Iva e regime forfettario al 5%: importanti conferme dall’Agenzia delle Entrate Sempre l’Agenzia delle Entrate sottolinea nella risposta come “la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale”. Tale è il caso di chi continua a rivolgersi sempre nei confronti della medesima clientela o di chi usa sempre le stesse competenze lavorative. Invece “la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi”. O, in via residuale, quando la vecchia attività riveste un carattere di marginalità economica. O, ancora, il lavoro dipendente o assimilato sia svolto per un tempo non superiore alla metà del triennio e in base a contratti di lavoro atipici. Vale a dire a tempo determinato, o co.co.co, o a progetto .
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